ABRUZZO
In Abruzzo si può campeggiare solo nei Comuni che hanno individuato e attrezzato apposite aree di sosta, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna forma di campeggio. In tali aree attrezzate, le piazzole non devono superare le 25 unità e non vi si può sostare per più di 5 giorni. In tali are inoltre, è bene non superare il numero consentito di piazzole, fissato a 25, e la durata non può eccedere i 5 giorni.
BASILICATA
In Basilicata è previsto il campeggio libero temporaneo, a patto che si faccia richiesta scritta al Comune in cui si intende soggiornare specificando: periodo, numero di partecipanti, zona, tipologia di allestimento e la cartografia della zona in cui avete intenzione di pernottare.
CALABRIA
Non viene specificato nulla in materia di campeggio libero. L’unica costatazione a riguardo è che bisogna fare una richiesta specifica al Comune in cui si vuole pernottare.
CAMPANIA
La Campania si limita a disciplinare le strutture ricettive all’aperto. I complessi allestiti da associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose, riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi sono costituiti da strutture totalmente amovibili.
EMILIA-ROMAGNA
La legge Regionale n. 16 del 2014 all’ Art. 41 vieta il campeggio libero. Tale articolo inoltre afferma che: “il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell’ambiente. L’autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni.”
FRIULI VENEZIA-GIULIA
In questa Regione vige il divieto assoluto di campeggio libero!
LAZIO
La Legge Regionale della Regione Lazio 03 maggio 1985, n. 59 all’articolo 5 stabilisce: “Il sindaco, accertata l’esistenza dei requisiti minimi di carattere igienico – sanitario di sicurezza e di tutela dell’ambiente, può autorizzare al singolo utente il campeggio libero ed isolato su zone determinate e per periodi limitati comunque non superiore ai quindici giorni”.
LIGURIA
Per quanto riguarda la Liguria, il legislatore non sancisce nulla sul campeggio libero, né nel senso di autorizzare né in senso di divieto. La Legge regionale, inoltre afferma che i bivacchi sono consentiti nelle aree apposite.
Vi consigliamo di contattare comunque i comuni di riferimento, in quanto è l’Ente pubblico più vicino al cittadino e vi permetterà di fare più chiarezza a riguardo.
LOMBARDIA
Per la Lombardia valgono le stesse regole che abbiamo precedentemente elencato per la Liguria.
MARCHE
In questa Regione è previsto il bivacco, va comunque fatta una richiesta di autorizzazione al Comune in cui si intende pernottare.
MOLISE
Per quanto riguarda il Molise abbiamo trovato due articoli della Legge regionale n. 5 del 2001:
Art.11 – Insediamenti occasionali: le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata di giorni 10.
Art.12 – Autorizzazione per campeggi temporanei: il Comune può consentire in aree pubbliche o private, dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima di 60 giorni. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
PIEMONTE
In questa Regione si può campeggiare non oltre due giorni e soprattutto lontano da aree di campeggio autorizzato. Ricordatevi d’inviare una comunicazione al Sindaco del Comune interessato 24 ore prima della sosta, specificando il periodo, il numero di partecipanti, la zona, il tipo di allestimento (ad esempio, tende) e la zona dove s’intende bivaccare.
PUGLIA
Spetta al Comune consentire il campeggio libero. Deve essere isolato e disposto su apposite aree demaniali con i requisiti igienico-sanitari necessari.
SARDEGNA
Con Ordinanza Regionale del 13/06/2014 la Regione Sardegna ha stabilito all’art. 3 lettera D il divieto di occupazione del suolo riguardante le attività esercitabili sul demanio marittimo (come ad esempio spiagge) per Camper, Caravan e tende al di fuori delle aree appositamente previste e/o i campeggi autorizzati.
SICILIA
Nelle aree indicate per la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.
TOSCANA
Per quanto riguarda la Toscana, il legislatore non sancisce nulla sul campeggio libero, né nel senso di autorizzare né in senso di divieto. La Legge regionale, inoltre afferma che i bivacchi sono consentiti nelle aree apposite.
Vi consigliamo di contattare comunque i comuni di riferimento, in quanto è l’Ente pubblico più vicino al cittadino e vi permetterà di fare più chiarezza a riguardo.
TRENTINO-ALTO ADIGE
I Trentino-Alto Adige sono vietate le soste con le tende se si è vicino ad agriturismi, alberghi e strutture ricettive che ospitano i turisti. Il campeggio libero è ammesso solo in due casi: se il bivacco che non supera le 24 ore (solo in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità ), o nel caso di insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell’area posta in stretta vicinanza alla sua casa.
UMBRIA
In Umbria si prevede una regolamentazione limitata ai Parchi Naturali per quanto concerne il campeggio libero. Ciascun Parco detiene un proprio regolamento che prevede la compilazione di specifici moduli al fine di richiedere l’autorizzazione per una sosta temporanea. I Comuni sono gli Enti che indicano e disciplinano le aree attrezzate.
VALLE D’AOSTA
Il campeggio libero in Valle d’Aosta è consentito solo al di sopra dei 2.500 metri di altitudine, dal tramonto all’alba. Il bivacco in tenda è sempre vietato vicino ai rifugi e in tutta l’area protetta del Parco nazionale Gran Paradiso.
VENETO
la Legge Regionale n. 40 del 1984 all’art. 12 prevede il divieto assoluto di campeggio al di fuori delle aree attrezzate.
Fonte: CAMMINIDITALIA.ORG
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