In Abruzzo si può campeggiare solo nei Comuni che hanno individuato e attrezzato apposite aree di sosta, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna forma di campeggio. In tali aree attrezzate, le piazzole non devono superare le 25 unità e non vi si può sostare per più di 5 giorni. In tali are inoltre, è bene non superare il numero consentito di piazzole, fissato a 25, e la durata non può eccedere i 5 giorni.
In Basilicata è previsto il campeggio libero temporaneo, a patto che si faccia richiesta scritta al Comune in cui si intende soggiornare specificando: periodo, numero di partecipanti, zona, tipologia di allestimento e la cartografia della zona in cui avete intenzione di pernottare.
Non viene specificato nulla in materia di campeggio libero. L’unica costatazione a riguardo è che bisogna fare una richiesta specifica al Comune in cui si vuole pernottare.
La Campania si limita a disciplinare le strutture ricettive all’aperto. I complessi allestiti da associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose, riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi sono costituiti da strutture totalmente amovibili.
La legge Regionale n. 16 del 2014 all’ Art. 41 vieta il campeggio libero. Tale articolo inoltre afferma che: “il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell’ambiente. L’autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni.”